Delegazione stipendio su pensione, Trib. Salerno sent. 428/2021

Il Tribunale di Salerno stabilisce che la delegazione di pagamento sullo stipendio si estende alla pensione fino al completo pagamento del debito. Conferma la responsabilità solidale della mutuataria e dell'istituto previdenziale che non ha effettuato le trattenute necessarie sulla pensione.

<<Orbene, ad avviso del Tribunale, la pretesa avanzata dalla società ricorrente è fondata, alla luce del quadro normativo di riferimento. Infatti, l’art. 58 del Dpr. n. 180/1950 prevede espressamente che “la delegazione sullo stipendio o salario si riversa sulla pensione fino ad estinzione del debito”. Inoltre, l’art. 42 del Regolamento di attuazione n. 895/1950 stabilisce che “ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l’ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all’ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all’istituto di previdenza e di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinché si possa disporre per la esecuzione, fin dall’inizio, delle ulteriori ritenute sull’assegno continuativo di quiescenza”. Allo stato attuale, l’intero debito risulta scaduto ed è rimasto insoluto per un importo totale di euro 8.820,00, relativo alle rate non pagate e a seguito della decadenza dal beneficio del termine, oltre accessori di legge, debito di cui sono responsabili in solido la contraente (mutuataria) e l’Istituto previdenziale, che non ha provveduto ad effettuare le trattenute sulla pensione, come richiesto dalla società finanziaria ricorrente>>.