Contratti finanziari, Cass. Civ. SU sent. 28314/2019

La Suprema Corte stabilisce che la nullità per mancanza di forma scritta in contratti finanziari può essere invocata solo dall'investitore, con l'intermediario che può presentare l'eccezione di buona fede per non subire un sacrificio economico ingiustificato se la domanda riguarda solo alcuni ordini di acquisto.

La nullità per difetto di forma scritta, contenuta nel D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 23, comma 3, può essere fatta valere esclusivamente dall’investitore con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali dell’accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L’intermediario, tuttavia, ove la domanda sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l’eccezione di buona fede, se la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno, alla luce della complessiva esecuzione degli ordini, conseguiti alla conclusione del contratto quadro.