Mediazione in cessioni, Trib. Benevento sent. 163/2021

Il Tribunale esclude l'obbligo di mediazione per le controversie di lavoro legate a contratti di finanziamento bancario, sottolineando l'inapplicabilità del D.Lgs. 28/2010, che esclude espressamente determinate cause di lavoro dalla mediazione obbligatoria.

L’art.5 Decreto legislativo del 04/03/2010 – N. 28 prevede tale procedimento come condizione di procedibilità della domanda, espressamente escludendo dal suo ambito applicativo i “procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;”. Restano esclusi anche i giudizi relativi a cause di lavoro. La natura della pretesa, indipendentemente da contratto di finanziamento posto alla base, era strettamente conseguente al rapporto di lavoro, con la conseguenza che non può ritenersi sottoposta alla mediazione obbligatoria di cui al D.Lgs. n.28\2010. Analogamente il giudizio di opposizione, rientrante nella competenza funzionale ed inderogabile del medesimo Giudice, soggiace alle stesse regole e, trattandosi di causa di lavoro, rimane esclusa dall’applicazione dell’art. 5 Decreto legislativo del 04/03/2010 – N. 28.