Leasing traslativo, Cass. civ. III sent. 27999/2019

In caso di scioglimento consensuale del contratto di leasing traslativo, le parti sono liberate dalle prestazioni residue senza necessità di ripristinare le condizioni originarie, a meno che l'accordo solutorio non specifichi diversamente.

In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all’utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso per l’uso del bene), mancando il presupposto dell’inadempimento imputabile all’utilizzatore determinante la risoluzione, sicchè l’accordo solutorio – ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto – produce il solo effetto di liberare i contraenti dall’obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto.